Il Gal Linas Campidano aderisce al principio della “porta aperta”, per aderire in qualità di socio è necessario compilare il modulo di richiesta di adesione socio Gal.
Il richiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi e requisiti, dovrà essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto e accettarle nella loro integrità. Si riporta il Titolo III dello statuto relativo ai soci.
TITOLO III
SOCI
Articolo 10
Possono far parte della società consortile esclusivamente Enti pubblici, Soggetti interamente controllati o di diretta emanazione di enti pubblici, soggetti ed Organismi imprenditoriali di diritto privato ed Associazioni di operatori economici, sociali e culturali, in attività che si riconoscano nelle finalità perseguite dalla società consortile e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento.
Vista l'importanza di creare un organismo rappresentativo degli operatori economici interessati alle azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale P.S.L., il Consiglio di Amministrazione si farà interprete di sollecitare l'adesione di nuovi soci dopo l'adozione dello stesso.
Considerata l'esigenza che i partecipanti al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), siano realmente interessati alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale ed abbiano le caratteristiche per contribuire agli obiettivi da esso prefissati, il gradimento del nuovo socio, l'entità della partecipazione nonché l'eventuale sovrapprezzo delle quote di nuova emissione, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione con maggioranza qualificata dell'80% dei consiglieri presenti.
Articolo 11
I Soci consorziati sono tenuti a rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di sviluppo, ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; essi sono tenuti, inoltre, a partecipare alle assemblee ed alla vita della società consortile.
I soci possono essere beneficiari e/o attuatori delle misure previste nei Piani di Sviluppo, senza che tale status possa dare luogo, in nessun caso, a forme di privilegio o di prelazione.
Articolo 12
I soci cessano di far parte della società consortile per recesso o esclusione.
Il recesso é ammesso nei casi previsti dalla legge.
Il socio può essere escluso dalla società consortile in caso di inosservanza, in maniera grave e ripetuta, delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni validamente assunte dagli organi della società consortile.
E' escluso di diritto il socio che:
- a) perde i requisiti di ammissione alla società;
- b) non sia più un soggetto capace di partecipare attivamente alla vita della società;
- c) si trovi in liquidazione volontaria o coatta.
Nei casi previsti alle lettere a) e b) l'esclusione é deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione. Nei casi previsti alla lettera c) l'esclusione si ritiene atto dovuto ed è deliberata dall'organo di amministrazione ovvero, se questo non ha provveduto entro i 6 mesi dall'iscrizione della liquidazione del socio nel registro delle imprese, dall'assemblea ordinaria dei soci, qualunque sia la parte di capitale presente in assemblea.
I soci receduti o esclusi sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della società consortile, sino alla data in cui hanno cessato ad ogni effetto di farne parte. Ove la società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del socio escluso, questi
diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione e l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale potrà essere trattenuto a compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti.
In caso di esclusione non è dovuto al socio alcun rimborso della quota, che verrà devoluta al fondo di riserva ordinaria.