Come noto il codice CUP identifica un progetto d’investimento pubblico e rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ed è condizione per l’eleggibilità della spesa. Fermo restando dunque l’obbligo in capo ai beneficiari di indicare il codice CUP su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento afferenti il progetto oggetto di finanziamento, si porta a conoscenza dei beneficiari in indirizzo che a seguito delle recenti istruzioni operative emanate dall’Agenzia Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR, in caso di fatture prive di CUP costituiscono idonee procedure per la regolarizzazione:
- la nota di variazione (in base a DPR n. 633/1972 art. 26) ad importo 0, con aggiunta del CUP per fatture elettroniche per le quali non è decorso un anno dalla data di emissione
- l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2018 e 14/E del 2019 - per fatture elettroniche per le quali è decorso un anno dalla loro emissione.
La regolarizzazione dei documenti già emessi potrà essere effettuata dal beneficiario solo se l’autorità competente, a seguito delle attività istruttorie, non ha comunicato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti (fatture prive di CUP) o se l’autorità competente non ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze relative all’assenza del CUP nelle fatture.
L'avviso è stato sostituito con nota ARGEA prot. n. 23206 del 28/03/2024 come di seguito riportato:
- la condizione per l’eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall’inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza;
- tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE (1), sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg(UE) 1305/2013).
Fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3.17 delle Linee Guida e del Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento alle fatture prive di CUP emesse in data successiva al 1° gennaio 2021, si ritiene che costituiscano idonee procedure per la regolarizzazione:
- la nota di variazione (in base a DPR n. 633/1972 art. 26) ad importo 0, con aggiunta del CUP - per fatture elettroniche per le quali non è decorso un anno dalla data di emissione;
- l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2018 e 14/E del 2019 - per fatture elettroniche per le quali è decorso un anno dalla loro emissione.
Tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 3 del regolamento UE n. 809/14, la regolarizzazione dei documenti già emessi potrà essere effettuata dal beneficiario solo se l’autorità competente, a seguito delle attività istruttorie, non ha comunicato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti (fatture prive di CUP) o se l’autorità competente non ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco non sono emerse inadempienze relative all’assenza del CUP nelle fatture.
Il Direttore del GAL Linas Campidano
Dott. Valentino Acca